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STATUTO
Della Associazione denominata "Ortopedici Traumatologi Ospedalieri D'Italia"
(O.T.O.D.I.).
DENONIMAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
Art. 1 - E' costituita un'associazione denominata "Ortopedici Traumatologi Ospedalieri
D'Italia" nel prosieguo O.T.O.D.I., a cui possono aderire ortopedici e traumatologi ospedalieri
pubblici e privati anche accreditati. Fanno parte dell'Associazione ortopedici e traumatologi che
svolgono la loro attività di medici ospedalieri sia nel pubblico che nel privato in qualità di
Dirigenti di I o di II livello, sia di ruolo, sia incaricati che in pensione.
Fanno parte della associazione sia soci singoli sia soci raggruppati in associazioni o
società regionali federate nell'O.T.O.D.I.
Art. 2 - L'Associazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente pro-tempore. Il
Consiglio Direttivo Nazionale e l'Assemblea si riuniscono di volta in volta presso la sede
comunicata rispettivamente ai consiglieri e ai soci dalla Segreteria O.T.O.D.I., mediante ogni
mezzo di comunicazione e comunque in tempo utile per la loro partecipazione.
Art. 3 - L'associazione ha come compito prioritario l'attività scientifica, culturale e
didattica e non ha scopo di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:
a) elevare il livello professionale e culturale, mediante l'organizzazione dello studio,
della ricerca e della reciproca informazione ed acquisizione comune di dati e di sperimentazioni;
b) risvegliare e diffondere una coscienza ortopedica ospedaliera anche a livello regionale
per la migliore affermazione del comune lavoro;
c) favorire scambi di idee e di esperienze tra specialisti italiani e stranieri interessati a
questo campo;
d) sviluppare l'educazione medica continua dei Soci con programmi annuali di attività
formativa ECM nei confronti dei soci stessi;
e) elaborare Trial di studio, Master, linee guida con il Ministero della Salute, le Regioni e
le Aziende Sanitarie, gli organismi e le istituzioni pubbliche e collaborare alla loro
predisposizione;
f) organizzare sistemi di verifica della qualità delle attività svolte.
La rappresentanza legale spetta al Presidente pro-tempore.
Stante lo scopo non lucrativo dell'associazione è vietata la distribuzione, anche in modo
indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salve imposizioni di legge. E’ fatto altresì obbligo di reinvestire l’eventuale
avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
L'associazione:
- osserva la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte
a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto;
- osserva l'eleggibilità libera degli organi amministrativi ed il principio del voto singolo; - sancisce la sovranità dell'Assemblea degli associati o partecipanti;
- prevede i criteri di ammissione ed esclusione dei soci, le forme di pubblicità delle
convocazioni delle assemblee, delle delibere, dei bilanci o dei rendiconti;
- prevede che la quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 4 - La durata dell'Associazione è illimitata.
PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI
Art. 5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative dei soci
stabilite annualmente dall'Assemblea, da lasciti di enti e di privati, da liberalità e contributi
di ogni genere.
La O.T.O.D.I. prevede che le attività sociali siano svolte solo attraverso
l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati con l'esclusione di
contributi che possano configurare conflitto di interessi con il SSN.
La O.T.O.D.I. prevede di finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i
contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati con esclusione di contributi che possano
configurare conflitto di interessi con il SSN. Alla O.T.O.D.I. deve essere corrisposta una quota
annua pro-capite fissata dall'Assemblea, o direttamente da parte dei soci singoli o, per gli altri
soci ordinari, tramite la società regionale di appartenenza, la quale si dovrà inoltre impegnare a
fornire alla segreteria centrale della O.T.O.D.I. i nominativi dei soci e l'esatto loro indirizzo,
onde consentire l'invio della rivista "Lo Scalpello - OTODI Educational", delle circolari e della
corrispondenza.
Art. 6 - Gli esercizi finanziari si chiudono annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno e
l'Assemblea annuale dell'Associazione provvede all'approvazione del rendiconto
economico-finanziario dell'esercizio precedente, redatto da un professionista iscritto all'Albo dei
commercialisti e presentato dal Tesoriere.
SOCI
Art. 7 - I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) soci ordinari;
b) soci onorari;
c) soci aggregati.
Sono soci ordinari i laureati in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio della
professione che si dedicano in particolare all'ortopedia e traumatologia ospedaliera, con i criteri
dettati dall’art. 1.
Sono soci onorari coloro che per meriti scientifici hanno dato lustro all’A ssociazione; sono
esonerati dal pagamento delle quote sociali e hanno diritto di voto.
Sono soci aggregati Medici Specializzandi, Medici Ospedalieri in discipline diverse dalla
Ortopedia e Traumatologia, Medici Specialisti convenzionati nella disciplina Ortopedia e
Traumatologia o in discipline affini, Medici di altre nazioni Specialisti in Ortopedia e
Traumatologia o in discipline affini. I Soci aggregati non hanno diritto di voto alle assemblee e
non possono accedere alle cariche direttive della O.T.O.D.I. o delle Società Regionali ad essa
affiliate. I Soci Aggregati non pagano quota di iscrizione. Essi devono fare richiesta di
iscrizione al Consiglio Direttivo della Società Regionale affiliata ove esistente oppure, in caso
di assenza di questa, direttamente al Consiglio Direttivo dell’O.T.O.D.I. La loro accettazione va
ratificata dall’Assemblea su presentazione del Presidente O.T.O.D.I. previo parere positivo del
Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione.
I soci ordinari sono sia singoli che soci aderenti a società regionali; i primi - esistenti
soltanto in mancanza di società regionale di appartenenza - fanno domanda di ammissione
direttamente al Consiglio Direttivo Nazionale e vengono ammessi dopo un voto Assembleare; i secondi
sono coloro i quali sono iscritti alle società regionali federate nell'O.T.O.D.I.
I soci onorari vengono votati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.
Sono soci onorari di diritto tutti i Past President.
Art. 8 - Ogni socio si impegna al rispetto scrupoloso delle norme statutarie ed alla completa
partecipazione alle forme di attività associative. L'inadempienza di tale impegno può causare la
decadenza del socio, fattispecie che viene comunque decretata dall'Assemblea su proposta del
Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 9 - Il socio provvede al versamento della quota associativa, tramite la società
regionale di appartenenza, entro il termine fissato per la convocazione dell'Assemblea annuale.
L'associato che entro 60 giorni dalla scadenza prevista per la convocazione dell'Assemblea annuale
non abbia provveduto al versamento della quota, si considera moroso. Se dopo ripetuti solleciti il
socio non provvede alla copertura della quota associativa entro il 31 dicembre dell'esercizio
successivo decade dal diritto di far parte dell'Associazione.
Art. 10 - I soci ordinari e onorari, sia singoli che aderenti alle società regionali, hanno
tutti diritto di voto.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 11 - Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Comitato Esecutivo
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 12 - L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci ordinari, dai soci onorari e dai soci
aggregati.
Partecipano all'Assemblea con diritto di voto i soci onorari ed i soci ordinari in regola con
il pagamento della quota associativa, secondo quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto.
Art. 13 - L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’O .T.O.D.I o da un suo
delegato, di norma il Vice Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno.
Su richiesta del Presidente e per motivate ragioni potranno tenersi altre assemblee.
Art. 14 - L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli associati
ordinari e onorari in prima convocazione e, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello
stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti. I soci che non possono intervenire
di persona all'assemblea generale, possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta,
da altro socio ordinario.
Ogni socio non può essere portatore di più di 10 (dieci) deleghe.
Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
E' ammessa su voto di 1/3 (un terzo) dell'Assemblea generale in prima convocazione e
qualsiasi numero dei presenti in seconda convocazione la decisione di accettare il voto per
consultazione scritta.
Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto
non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascuno socio il diritto di
partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
Su richiesta del Presidente dell'Assemblea le deliberazioni potranno essere assunte a
scrutinio segreto.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardano le loro
responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
Art. 15 - Per modificare lo Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea è
validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ordinari e onorari
e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
I soci che non possono intervenire di persona all'Assemblea generale, possono farsi
legittimamente rappresentare, con delega scritta, da altro socio ordinario. Ogni socio non può
essere portatore di più di 10 (dieci) deleghe.
E' ammessa su voto di 1/3 (un terzo) dell'Assemblea generale in prima convocazione e
qualsiasi numero dei presenti in seconda convocazione la decisione di accettare il voto per
consultazione scritta.
Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto
non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascuno socio il diritto di
partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
Su richiesta del Presidente dell'Assemblea le deliberazioni potranno essere assunte a
scrutinio segreto.
Art. 16 - L'Assemblea ha poteri inerenti al perseguimento degli scopi dell'associazione.
In particolare:
a) delibera sui punti dell'ordine del giorno;
b) nomina e revoca i soci;
c) approva il conto consuntivo annuale;
d) approva il regolamento interno;
e) nomina il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo
Nazionale, i membri del Consiglio dei Revisori dei Conti nonché il Presidente o i Co-Presidenti del
futuro congresso;
f) delibera sulle modifiche dello statuto, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo precedente.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 17 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da membri elettivi e membri di diritto,
tutti aventi diritto di voto.
I primi sono il Presidente, il Vice Presidente ed altri 7 (sette) membri, scelti in numero di
3 (tre) fra Dirigenti di primo livello e 4 (quattro) fra Dirigenti di secondo livello.
Sono membri di diritto il Past-President ed i Presidenti delle società regionali.
I Presidenti regionali possono farsi rappresentare da uno socio della propria società
regionale, con delega scritta.
All’atto del rinnovo del Consiglio Direttivo la carica di Presidente viene attribuita, salvo
impedimento o rinuncia, alla persona che nel Consiglio cessato ha ricoperto la carica di
Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo Nazionale così composto nomina un Segretario della Presidenza che può
essere individuato anche al di fuori dei membri eletti o di diritto e che deve risiedere
preferibilmente nella stessa sede del Presidente.
Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Tesoriere le cui funzioni vengono dettate dal
Regolamento dell’A ssociazione.
Art. 18 - Il Consiglio Direttivo Nazionale, convocato dal Presidente o in caso di suo
impedimento dal Vice Presidente, si riunisce secondo le necessità e con pertinenti termini di
preavviso, utilizzando ogni mezzo di comunicazione ritenuto valido per la convocazione.
Su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti il Presidente deve convocare il
Consiglio Direttivo entro 10 giorni lavorativi.
Art. 19 - La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente. In caso di suo
impedimento spetta al Vice Presidente. Il Presidente
non è rieleggibile per due periodi consecutivi.
Art. 20 - I consiglieri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi nella
medesima carica, secondo regolamento.
Alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale il Presidente uscente assumerà la
carica di Past President e come tale sarà membro di diritto del nuovo Consiglio Direttivo
Nazionale; il Past President alla scadenza del biennio continuerà a far parte dell'Associazione
come socio onorario.
Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale uscente assumerà la carica di Presidente
del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale e proporrà il suo Vice Presidente da scegliersi fra i Soci
ordinari.
Art. 21 - La riunione del Consiglio Direttivo Nazionale è valida qualora vi sia la presenza
del Presidente e metà più uno dei consiglieri nazionali eletti. In assenza del Presidente è il
Vice-Presidente che ne fa le veci. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti
con diritto di voto. Il caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Art. 22 - In caso di dimissioni di uno o più consiglieri il Presidente od altro consigliere
dovrà convocare tempestivamente l'Assemblea per la loro sostituzione; nelle more della convocazione
il Consiglio Direttivo Nazionale funzionerà ugualmente nella sua composizione ridotta.
In caso di dimissioni del Presidente assumerà la carica il Vice Presidente che convocherà
un'Assemblea per il rinnovo delle cariche. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri
l'intero Consiglio Direttivo Nazionale si intenderà decaduto ed il consigliere più anagraficamente
anziano dovrà tempestivamente convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo
Nazionale.
IL COMITATO ESECUTIVO
Art. 23 - I membri del Comitato Esecutivo sono proposti e deliberati dal Consiglio Direttivo
Nazionale. Essi hanno la funzione di rappresentare l'O.T.O.D.I. secondo quanto programmato dal
Consiglio Direttivo Nazionale.
I membri del Comitato Esecutivo rispondono direttamente al Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Comitato Esecutivo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto
di voto e dura in carica due anni.
ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 24 – Per deliberare lo scioglimento dell’A ssociazione e la conseguente devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In caso di
estinzione dell'associazione, il patrimonio decurtato dalle passività sarà devoluto ad altra
associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25 - Per quanto non disposto espressamente dal presente Statuto, si fa riferimento
alle norme di legge in materia.
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